Art. 50
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[1]La Giunta provinciale amministrativa, entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette le liste e i documenti, si raduna per pronunziare sugli appelli di cui nell'art. Essa deve compiere gli esami sugli appelli e decidere sui medesimi non piu' tardi del 15 maggio.
[2]Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa devono essere motivate.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva