Art. 50

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[1]La Giunta provinciale amministrativa, entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette le liste e i documenti, si raduna per pronunziare sugli appelli di cui nell'art. Essa deve compiere gli esami sugli appelli e decidere sui medesimi non piu' tardi del 15 maggio.

[2]Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa devono essere motivate.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art50 · fonte su Normattiva