Art. 50

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[1]((La Commissione provinciale:

[2]1.° esamina tutte le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui reclami presentati contro di esse;

[3]2. decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle direttamente pervenute;

[4]3. cancella dagli elenchi deliberati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente iscritti, e mantiene iscritti quelli indebitamente cancellati, anche quando non vi sia domanda o reclamo.

[5]La Commissione provinciale pronunzia fondandosi eslusivamente sugli atti e documenti prodotti entro il 15 marzo dalle parti e dalla Commissione comunale; ma puo' anche iscrivere di ufficio coloro pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari.

[6]Essa deve radunarsi entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette gli atti e i documenti.

[7]Le deliberazioni e le decisioni delle Commissione provinciale devono essere motivate)).

Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art50 · fonte su Normattiva