Art. 53
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Il ricorso con i relativi documenti si dovra', a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sara' decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti e i loro difensori, se si presentino, ed il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva