Art. 53
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[1]((Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della Commissione provinciale o dolersi di denegata giustizia, o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente del comune, fatta a termini dell'articolo 51, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.
[2]L'azione dovra' proporsi con semplice ricorso, sopra cui il presidente della Corte di appello indica un'udienza in cui la causa sara' discussa in via d'urgenza, e con rito sommario.
[3]Se coloro che ricorrono sono gl'interessati di cui nel secondo capoverso dell'articolo 51, il sopradetto ricorso con analogo decreto si deve, a pena di nullita', fra dieci giorni dalla notificazione di cui e' parola nel capoverso medesimo, notificare alla parte interessata, qualora s'impugni l'iscrizione di uno o piu' elettori; od invece al presidente della Commissione elettorale provinciale e nella sede di questa, ove si ricorra contro l'esclusione di taluno dalla lista.
[5]In pendenza del giudizio innanzi alla Corte di appello, conservano il diritto al voto tanto gli elettori, che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della Commissione provinciale concorde con le proposte della Commissione comunale)).
Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 6 su Normattiva