Art. 56

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[1]Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo, quanto al giudiziario, si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall'articolo 521 del Codice di procedura civile e dalle spese di cancelleria.

[2]Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui agli articoli 43, 48, 52 hanno l'obbligo di rilasciare, a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro che non risultano iscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

[3]Colui il quale reclama per la iscrizione o cancellazione altrui viene sottoposto ad una multa da lire 50 a 100, qualora il suo reclamo sia dalla Corte dichiarato temerario.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art56 · fonte su Normattiva