Art. 56
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[1]((La Commissione del comune per la revisione delle liste, entro 5 giorni dalla comunicazione della proferita sentenza, fa la prescritta rettificazione tanto nella lista definitiva, allegandovi copia della sentenza medesima, quanto nella nota degli elettori della sezione.
[2]La rettificazione si fa secondo le norme prescritte nell'articolo 51)).
Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 6 su Normattiva