Art. 56

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]((La Commissione del comune per la revisione delle liste, entro 5 giorni dalla comunicazione della proferita sentenza, fa la prescritta rettificazione tanto nella lista definitiva, allegandovi copia della sentenza medesima, quanto nella nota degli elettori della sezione.

[2]La rettificazione si fa secondo le norme prescritte nell'articolo 51)).

Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art56 · fonte su Normattiva