Art. 57

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[1]Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque presso la Segreteria comunale e provinciale dove rispettivamente si trovano.

[2]Una copia di esse, debitamente autenticata dalla Giunta provinciale amministrativa, sara' conservata negli archivi della prefettura.

[3]Le liste devono essere riunite in un registro e conservate negli archivi del comune.

[4]Chiunque puo' prendere copia delle liste elettorali in formazione e definitive, ed anche stamparle, e metterle in vendita.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art57 · fonte su Normattiva