Art. 57
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[1]Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque presso la Segreteria comunale e provinciale dove rispettivamente si trovano.
[2]Una copia di esse, debitamente autenticata dalla Giunta provinciale amministrativa, sara' conservata negli archivi della prefettura.
[3]Le liste devono essere riunite in un registro e conservate negli archivi del comune.
[4]Chiunque puo' prendere copia delle liste elettorali in formazione e definitive, ed anche stamparle, e metterle in vendita.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva