Art. 57
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]((Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario ai fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall'art. 521 del Codice di procedura civile, e dalle spese di cancelleria.
[2]Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui negli articoli 47 e 53, hanno obbligo di rilasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruolo di ogni contribuente o i certificati negativi di coloro, che non risultino iscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di 5 centesimi per ciascun individuo, cui gli estratti od i certificati si riferiscono)).
Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 6 su Normattiva