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[1]Appena accertata col processo verbale la costituzione del seggio definitivo, il presidente dichiara aperta la votazione, chiama o fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nelle liste.
[2]Uno degli scrutatori tiene innanzi a se' un esemplare della lista che indica i nomi di tutti gli elettori della sezione. Questa lista deve contenere una colonna, per la firma dello scrutatore di fronte ai nomi degli elettori.
[3]L'elettore chiamato presenta la sua scheda piegata al presidente.
[4]Il presidente depone la scheda in un'urna di vetro trasparente collocata sul tavolo dell'ufficio visibile a tutti.
[5]A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori fa cio' constare, apponendo la propria firma di fronte al nome dell'elettore nella colonna della lista indicata al secondo paragrafo del presente articolo.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010
