Art. 75null

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Tuttavia non puo', egualmente, a pena di nullita', esser chiusa, se non sono trascorse almeno tre ore dalla fine dell'appello; e anche dopo le tre ore non sara' chiusa, prima che tutti gli elettori presenti nell'aula abbiano potuto votare.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art75 · fonte su Normattiva