Art. 21
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[1]La Giunta deve inscrivere nelle liste anche coloro che non hanno fatto alcuna domanda, ne' presentato alcun documento, quando abbia verificato che riuniscono i requisiti per essere elettori. Deve cancellarne i morti, coloro che perdettero le qualita' richieste per l'esercizio del diritto elettorale, coloro che riconosce essere stati indebitamente inscritti, quantunque la loro inscrizione non sia stata impugnata, e quelli infine che rinunciarono al domicilio politico nel comune, a termini dell'art. 13.
[2]Un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dell'agente delle imposte, deve essere spedito senza spesa agli uffici comunali prima del 15 gennaio.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 15 gennaio 1889 · versione 0 su Normattiva