Art. 21
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[1]((La Giunta deve inscrivere nelle liste d'ufficio, coloro pei quali le risulti da documenti che hanno i requisiti necessari per essere elettori. Deve cancellarne i morti, coloro che perdettero le qualita' richieste per l'esercizio del diritto elettorale, coloro che riconosce essere stati indebitamente inscritti, quantunque la loro iscrizione non sia stata impugnata, e quelli infine che rinunciarono al domicilio civile nel comune.
[2]Con regolamento da approvarsi per decreto reale saranno stabilite le norme secondo le quali l'elettore debba provare di saper leggere e scrivere)).
[3]Un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dell'agente delle imposte, deve essere spedito senza spesa agli uffici comunali prima del 15 gennaio.
Testo vigente dal 15 gennaio 1889 al 27 luglio 1894 · versione 1 su Normattiva