Art. 22
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Le liste devono essere compilate in doppio esemplare e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome e la paternita' di tutti gli elettori del comune, colle indicazioni di cui all'articolo Nella formazione delle liste sara' compilato con le stesse norme e guarentigie, ed unito a quelle un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva