Art. 22

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 settembre 1882 al 27 luglio 1894. Leggi il testo vigente →

Le liste devono essere compilate in doppio esemplare e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome e la paternita' di tutti gli elettori del comune, colle indicazioni di cui all'articolo Nella formazione delle liste sara' compilato con le stesse norme e guarentigie, ed unito a quelle un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14.

Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art22 · fonte su Normattiva