Art. 22
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((Il sindaco, o chi ne esercita le funzioni, anche se commissario regio, i componenti la Commissione del comune per la revisione delle liste elettorali e il segretario comunale sono personalmente responsabili della regolarita' delle operazioni a loro assegnate)).
Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 4 su Normattiva