Art. 25
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 settembre 1882 al 27 luglio 1894. Leggi il testo vigente →
La Giunta municipale che ha cancellato dalle liste un elettore, o negata la chiesta istruzione, deve notificargli, per iscritto, al domicilio, la cancellazione o il diniego, indicandogliene i motivi, non piu' tardi di tre giorni da quello in cui la lista fu pubblicata.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva