Art. 25

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La Giunta municipale che ha cancellato dalle liste un elettore, o negata la chiesta istruzione, deve notificargli, per iscritto, al domicilio, la cancellazione o il diniego, indicandogliene i motivi, non piu' tardi di tre giorni da quello in cui la lista fu pubblicata.

Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art25 · fonte su Normattiva