Art. 25
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[1]((A richiesta della Commissione i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per la revisione delle liste.
[2]Gli esattori entro il 31 dicembre devono trasmettere ai comuni una copia dei ruoli certificata conforme.
[3]Prima del 15 dicembre, gl'Istituti di beneficenza e la Congregazione di carita' debbono spedire all'ufficio comunale, per gli effetti dell'artcolo 88, l'elenco degli individui abitualmente soccorsi durante l'anno precedente)).
Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 4 su Normattiva