Art. 26
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[1]Ogni cittadino, nel termine indicato dall'art. 23, puo' reclamare al Consiglio comunale contro qualsiasi inscrizione, omissione, o cancellazione nelle liste compilate dalla Giunta.
[2]Il reclamo, con cui s'impugna una iscrizione, deve, entro i tre giorni successivi, essere notificato, per cura della Giunta, alla parte interessata.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva