Art. 26

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[1]((La Commissione per le liste elettorali compie le sue operazioni nel numero di tre almeno nei comuni dove e' composta di cinque membri, e di cinque negli altri.

[2]Di tutte le sue operazioni la Commissione redige processi verbali, sottoscritti da ciascuno dei membri presenti e dal segretario comunale. Quando le proposte e le deliberazioni della Commissione non sono concordi, nei verbali devono essere indicati i nomi dei commissari favorevoli e contrari e accennate le ragioni del dissenso)).

Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art26 · fonte su Normattiva