Art. 31
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[1]Qualunque cittadino puo' appellare contro il rigetto di un reclamo deliberato dal Consiglio comunale, e contro qualsiasi indebita iscrizione o cancellazione fatta nella lista.
[2]L'appello deve essere presentato entro il giorno 20 aprile alla Commissione elettorale della provincia, e notificato entro lo stesso termine all'interessato, allorche' s'impugna un'iscrizione.
[3]Puo' essere anche presentato all'ufficio comunale, affinche' sia trasmesso alla Commissione predetta, ed in tal caso il segretario comunale ne deve rilasciare ricevuta.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva