Art. 31

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]((Ogni cittadino, nel termine indicato nell'articolo 27, puo' reclamare alla Commissione elettorale della provincia contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego d'iscrizione, o omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

[2]I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale, che per mezzo del segretario comunale ne rilasciera' ricevuta e li trasmettera' alla Commissione elettorale della provincia.

[3]Se il reclamo, col quale s'impugna una iscrizione, e' presentato alla Commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata; salvo che il reclamante non dichiari di voler fare eseguire direttamente la notificazione, per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione.

[4]Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama e il motivo del reclamo.

[5]La persona, della quale e' impugnata l'iscrizione, puo', fra tre giorni dell'avvenuta notificazione, presentare un contro reclamo, coi documenti che credera' utili, alla stessa Commissione municipale, che ne deve rilasciare ricevuta.

[6]Se il reclamo, che impugna un'iscrizione e' presentato alla Commissione elettorale della provincia il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione nei termini stabiliti)).

Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art31 · fonte su Normattiva