Art. 31
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[1]((Ogni cittadino, nel termine indicato nell'articolo 27, puo' reclamare alla Commissione elettorale della provincia contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego d'iscrizione, o omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.
[2]I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale, che per mezzo del segretario comunale ne rilasciera' ricevuta e li trasmettera' alla Commissione elettorale della provincia.
[3]Se il reclamo, col quale s'impugna una iscrizione, e' presentato alla Commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata; salvo che il reclamante non dichiari di voler fare eseguire direttamente la notificazione, per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione.
[4]Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama e il motivo del reclamo.
[5]La persona, della quale e' impugnata l'iscrizione, puo', fra tre giorni dell'avvenuta notificazione, presentare un contro reclamo, coi documenti che credera' utili, alla stessa Commissione municipale, che ne deve rilasciare ricevuta.
[6]Se il reclamo, che impugna un'iscrizione e' presentato alla Commissione elettorale della provincia il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione nei termini stabiliti)).
Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 4 su Normattiva