Art. 36

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[1]L'elezione dei deputati, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori inscritti nelle liste definitivamente approvate, ai termini dell'articolo precedente, prima che il Collegio sia dichiarato vacante.

[2]Sino alla revisione dell'anno successivo, e salvo quanto e' disposto nell'articolo 40, non possono farsi alle liste altre variazioni all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; ovvero della perdita o sospensione dell'elettorato politico, che risulti da sentenza passata in giudicato. Tali variazioni sono fatte a cura della Giunta municipale.

[3]Spettera' inoltre alla Giunta municipale di introdurre nell'elenco di cui all'articolo 22 le variazioni necessarie, cosi' per cancellare i nomi di quelli che piu' non si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 14, come per iscriverne altri che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art36 · fonte su Normattiva