Art. 36

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[1]((L'elezione del deputato in qualunque giorno segua, si fa dagli elettori iscritti nella lista permanente, rettificata in conformita' del precedente articolo; e gli elettori votano nella sessione sulla cui nota sono iscritti a termini dell'articolo 48. Sono pero' salve le variazioni prescritte nei due capoversi seguenti e nell'articolo 40.

[2]Sino alla revisione dell'anno successivo, non possono farsi alle liste permanenti ed alle note degli elettori altre variazioni, all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; ovvero della interdizione dal diritto di elettore, che risulti da sentenza passata in giudicato. Tali variazioni debbono esser fatte dalla Commissione elettorale del comune, che ne trasmette verbale al regio procuratore, come per l'articolo precedente.

[3]Essa deve inoltre introdurre nell'elenco, di cui all'articolo 15, le variazioni necessarie cosi' per cancellare i nomi di quelli che piu' non si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 14, come per iscriverne altri, che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

[4]Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al regio procuratore.

[5]Per le operazioni indicate nel presente articolo, la Commissione elettorale del comune e' convocata dal sindaco almeno ogni tre mesi)).

Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art36 · fonte su Normattiva