Art. 41
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[1]Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario si fanno in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall'art. 521 del Codice di procedura civile, e dalle spese di cancelleria.
[2]Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui negli articoli 26, 31 e 32, hanno obbligo di rilasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro che non risultino inscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo cui gli estratti od i certificati si riferiscono.
[3]Colui il quale reclami per la iscrizione e cancellazione altrui, viene sottoposto a una multa da lire 50 a 100, qualora il suo reclamo sia dalla Corte dichiarato temerario.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva