Art. 41
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[1]((Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall'art. 521 del Codice di procedura civile, e dalle spese di cancelleria.
[2]Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui negli articoli 31 e 37, hanno obbligo di rilasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro che non risultino iscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo, cui gli estratti od i certificati si riferiscono)).
Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 4 su Normattiva