Art. 51
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[1]Il comune capoluogo di sezione fornisce al presidente dell'ufficio elettorale definitivo, ed a ciascuno dei presidenti se vi sono piu' uffici, un bollo municipale ed un numero di schede in carta bianca non inferiore al numero degli inscritti sulle liste elettorali della sezione stessa.
[2]L'uso di altre schede e' vietato.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 21 luglio 1892 · versione 0 su Normattiva