Art. 51

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[1]((Il comune capoluogo della sezione fornisce al presidente dell'ufficio elettorale definitivo, o a ciascuno dei presidenti, se vi sono piu' uffici:

[2]1° la nota degli elettori della sezione, che deve avere una colonna per ricevere le firme d' identificazione dei votanti;

[3]2° un bollo municipale;

[4]3° un numero di schede uguale al numero degli elettori iscritti sulla nota della sezione stessa.

[5]La scheda dev'essere di carta bianca non trasparente e di forma rettangolare.

[6]L'uso di altre schede e' vietato)).

Testo vigente dal 21 luglio 1892 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art51 · fonte su Normattiva