Art. 51
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[1]((Il comune capoluogo della sezione fornisce al presidente dell'ufficio elettorale definitivo, o a ciascuno dei presidenti, se vi sono piu' uffici:
[2]1° la nota degli elettori della sezione, che deve avere una colonna per ricevere le firme d' identificazione dei votanti;
[3]2° un bollo municipale;
[4]3° un numero di schede uguale al numero degli elettori iscritti sulla nota della sezione stessa.
[5]La scheda dev'essere di carta bianca non trasparente e di forma rettangolare.
[6]L'uso di altre schede e' vietato)).
Testo vigente dal 21 luglio 1892 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva