Art. 52
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[1]In ciascuna sezione si costituisce un ufficio provvisorio, il quale e' presieduto:
[2]Nei luoghi dove risiede una Corte di appello, dal presidente e dai consiglieri della Corte per ordine di anzianita';
[3]Nei luoghi dove non risiede una Corte d'appello, dal presidente, dai vicepresidenti, dai giudici effettivi od aggiunti, per ordine di anzianita', del Tribunale di circondario;
[4]Negli altri luoghi, dai pretori e dai vicepretori, e se il comune non e' capoluogo di mandamento, dai sindaci, dagli assessori e dai consiglieri comunali per ordine di anzianita'.
[5]Riunendosi nello stesso comune piu' sezioni, si osserva, per la presidenza provvisoria, la stessa regola; alla sezione piu' numerosa, che diventa la prima del comune, presiedono i superiori di grado, o i piu' anziani fra i pubblici ufficiali superiormente indicati.
[6]Fanno da scrutatori provvisori due consiglieri del comune nel quale si raduna l'assemblea elettorale, estratti a sorte dalla Giunta municipale nel giorno precedente a quello delle elezioni, e i due piu' giovani fra gli elettori presenti.
[7]Mancando i consiglieri comunali, vengono chiamati all'ufficio di scrutatori provvisori i due elettori piu' anziani fra i presenti.
[8]L'ufficio provvisorio, composto del presidente e dei quattro scrutatori, nomina fra gli elettori il segretario, che ha voce consultiva.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 21 luglio 1892 · versione 0 su Normattiva