Art. 52
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[1]((In ciascuna sezione si costituisce un ufficio provvisorio, il quale e' presieduto:
[2]Nei luoghi dove risiede una Corte d'appello, dal presidente e dai consiglieri della Corte per ordine di anzianita';
[3]Nei luoghi dove risiede un tribunale, ma non una Corte dal presidente, dai vice-presidenti, dai giudici effettivi od aggiunti, per ordine di anzianita', del tribunale medesimo.
[4]Negli altri luoghi, dai pretori e dai vice-pretori, e se il comune non e' capoluogo di mandamento, dai sindaci, dagli assessori e dai consiglieri comunali per ordine di anzianita'.
[5]Se il Consiglio comunale e' disciolto, l'ufficio provvisorio sara' presieduto dal conciliatore e da altri cittadini da lui designati anticipatamente fra gli eleggibili a consigliere. Riunendosi nello stesso comune piu' sezioni, si osserva, per la presidenza provvisoria, la stessa regola; alla sezione piu' numerosa, che diventa la prima del Comune, presiedono i superiori di grado, o i piu' anziani fra i pubblici ufficiali superiormente indicati.
[6]Fanno da scrutatori provvisori due consiglieri del Comune nel quale si raduna l'assemblea elettorale, estratti a sorte, dalla Giunta municipale nel giorno precedente a quello delle elezioni, e i due piu' giovani fra gli elettori presenti.
[7]Mancando i consiglieri comunali vengono dal presidente provvisorio chiamati all'ufficio di scrutatori provvisori i due elettori piu' anziani, insieme ai due piu' giovani fra i presenti.
[8]L'ufficio provvisorio, composto del presidente e dei quattro scrutatori, nomina fra gli elettori il segretario, che ha voce consultiva)).
Testo vigente dal 21 luglio 1892 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva