Art. 65
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[1]L'elettore chiamato recasi ad una delle tavole a cio' destinate e sulla scheda consegnatagli scrive:
- a)Quattro nomi nei Collegi che devono eleggere quattro o cinque deputati;
- b)Tre nomi nei Collegi che devono eleggere tre deputati;
- c)Due nomi nei Collegi che devono eleggere due deputati;
[2]A ciascun nome l'elettore puo' aggiungere la paternita', la professione, il titolo onorifico e gentilizio, il grado accademico e l'indicazione di uffici sostenuti.
[3]Qualunque altra indicazione e' vietata.
[4]Se l'elettore, per l'eccezione di cui all'articolo 102, o per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata all'ufficio, trovasi nell'impossibilita' di scrivere la scheda, e' ammesso a farla scrivere da un altro elettore, di sua confidenza; il segretario lo fa risultare sul verbale, indicandone il motivo.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 21 maggio 1891 · versione 0 su Normattiva