Art. 65

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[1]((L'elettore chiamato recasi ad una delle tavole a cio' destinate e scrive sulla scheda consegnatagli il nome della persona alla quale vuol dare il voto.

[2]Al nome puo' aggiungere la paternita', la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico e l'indicazione di uffici esercitati; qualunque altra indicazione e' vietata.

[3]Se l'elettore, per l'eccezione di cui all'art. 102 della presente legge, o per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata all'ufficio, trovasi nell'impossibilita' di scrivere la scheda, e' ammesso a farla scrivere da un altro elettore di sua confidenza; il segretario lo fa risultare nel verbale, indicandone il motivo)).

Testo vigente dal 21 maggio 1891 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art65 · fonte su Normattiva