Art. 68
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[1]Compiute le operazioni di cui negli articoli precedenti, e trascorse le ore in essi rispettivamente indicate, il presidente dichiara chiusa la votazione. Aperta quindi l'urna e riscontrato il numero delle schede scritte dai votanti, uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente, che ne da' lettura ad alta voce e la fa passare allo scrutatore eletto col minor numero di voti.
[2]Gli altri scrutatori, fra i quali dev'essere chi ha firmato le schede ed il segretario, notano, ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico, il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.
[3]Finita quest'operazione, si numerano anche le schede rimaste nella prima urna, e si riscontra se corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato.
[4]Qualora si verifichino differenze, se ne prende nota nel processo verbale.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 21 luglio 1892 · versione 0 su Normattiva