Art. 68
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[1]((Compiute le operazioni prescritte negli articoli precedenti, trascorse le ore in essi rispettivamente indicate e sgombrata la tavola dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:
[2]1° Dichiara chiusa la votazione;
[3]2° Accerta il numero dei votanti, risultante dalla nota che porta le firme d'identificazione;
[4]3° Procede allo spoglio delle schede. Uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente, che ne da' lettura ad alta voce e la passa allo scrutatore eletto col minor numero di voti.
[5]Gli altri scrutatori, fra i quali dev'essere chi ha firmato le schede, ed il segretario, notano, ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico, il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.
[6]Elevandosi qualsiasi contestazione intorno a una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata a termini dell'art. 70;
[7]4° Conta il numero delle schede scritte, e riscontra se corrisponde tanto al numero dei votanti, quanto al numero dei voti riportati complessivamente dai candidati, piu' quello delle schede bianche, nulle e contestate e non assegnate a nessun candidato;
[8]5° Estrae e conta le schede bianche rimaste nella prima urna, e riscontra se corrispondono al numero, degli elettori iscritti che non hanno votato. Queste schede vengono immediatamente distrutte.
[9]Tutte queste operazioni debbono essere compiute nell'ordine indicato. Del compimento e del risultato di ciascuna di esse, deve farsi constare dal processo verbale)).
Testo vigente dal 21 luglio 1892 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva