Art. 71
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 settembre 1882 al 21 luglio 1892. Leggi il testo vigente →
[1]L'ufficio della sezione dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale, sottoscritto, seduta stante, dai suoi membri; dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.
[2]Un esemplare autentico dei verbali e' depositato nella segreteria del comune dove si raduna la sezione.
[3]Nella stessa segreteria sono depositate per otto giorni, con diritto ad ogni elettore di prenderne conoscenza, le liste elettorali della sezione che contengono il riscontro dei votanti ordinato nel precedente articolo 66.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 21 luglio 1892 · versione 0 su Normattiva