Art. 71
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[1]((L'ufficio della sezione dichiara il risultato dello scrutinio, e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto seduta stante da tutti i membri presenti dell'ufficio, e dal segretario; dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.
[2]Un originale del verbale, con la nota elettorale contenente a termini dell'art. 64, le firme d'identificazione dei votanti, viene depositato nella segreteria del comune dove si e' radunata la sezione; e vi rimane esposto per quindici giorni, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne conoscenza.
[3]Il plico delle schede, insieme all'estratto del verbale relativo alla formazione e allo invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al pretore; il quale, accertata l'integrita' dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la firma propria, e redige verbale dilla consegne)).
Testo vigente dal 21 luglio 1892 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva