Art. 73
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[1]Il presidente dell'ufficio della prima sezione del Collegio, in unione ai presidenti delle altre sezioni intervenuti alla adunanza, o agli scrutatori che ne facciano le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare l'operato, e pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvi i reclami, sui quali e' provveduto ai termini dell'ultimo capoverso dell'articolo 70.
[2]Il segretario della prima sezione diventa segretario dell'adunanza dei presidenti.
[3]Per la validita' delle operazioni sovraindicate basta la presenza dei due terzi di coloro che hanno qualita' d'intervenirvi.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 21 luglio 1892 · versione 0 su Normattiva