Art. 73
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[1]((I presidenti degli uffici definitivi delle singole sezioni, o gli scrutatori che ne facciano le veci, si riuniscono nella sala della prima sezione del Collegio sotto la presidenza di un magistrato.
[2]Il presidente della Corte di appello nella cui giurisdizione si trova il Collegio elettorale, otto giorni prima della elezione, designa il magistrato che deve presiedere l'adunanza dei presidenti, scegliendolo fra i consiglieri di appello e in mancanza fra i giudici di tribunale.
[3]Mancando il presidente designato, l'adunanza lo eleggera' nel proprio seno, a maggioranza di voti:
[4]Il segretario della prima sezione diventa segretario dell'adunanza dei presidenti.
[5]Per la validita' dell'adunanza e' necessaria la presenza del presidente e di almeno due terzi di coloro che hanno qualita' d' intervenirvi. A parita' di voti, quello del presidente e' preponderante.
[6]All'adunanza hanno diritto di essere presenti gli elettori del Collegio.
[7]L'adunanza:
[8]1° Fa lo spoglio delle schede che le fossero state invitate dalle sezioni in conformita' dell'art. 70, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 68, 69, 70 e 71;
[9]2° Somma insieme i voti raccolti da ciascun candidato nelle singole sezioni come risultano dai verbali;
[10]3° Pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essa affidate;
[11]4° Accerta il risultato complessivo della votazione del Collegio.
[12]E' vietato all'adunanza dei presidenti di deliberare, e anche di discutere sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali, e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto)).
Testo vigente dal 21 luglio 1892 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva