Art. 79
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[1]L'adunanza dei presidenti, a senso del precedente articolo 73, stende il verbale dell'elezione prima di sciogliersi e lo indirizza al Ministro dell'Interno entro giorni tre dalla sua data.
[2]Una copia del processo verbale e' depositata entro lo stesso termine alla cancelleria del Tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione si trova la prima sezione del Collegio elettorale.
[3]Questo esemplare deve essere certificato conforme all'originale dai membri dell'adunanza dei presidenti.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 21 luglio 1892 · versione 0 su Normattiva