Art. 79

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[1]L'adunanza dei presidenti, a senso del precedente articolo 73, stende il verbale dell'elezione prima di sciogliersi e lo indirizza al Ministro dell'Interno entro giorni tre dalla sua data.

[2]Una copia del processo verbale e' depositata entro lo stesso termine alla cancelleria del Tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione si trova la prima sezione del Collegio elettorale.

[3]Questo esemplare deve essere certificato conforme all'originale dai membri dell'adunanza dei presidenti.

Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 21 luglio 1892 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art79 · fonte su Normattiva