Art. 79

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[1]((Entro tre giorni da quello in cui la Camera dei deputati avra' pronunziato definitivamente sull'elezione di un Collegio, il presidente della Camera ne da' notizia per mezzo del procuratore generale presso la Corte d'appello, al pretore, presso il quale sono state depositate a termini dell'art. 71 le schede relative a quella elezione. Nei 20 giorni successivi, il pretore e due consiglieri del comune capoluogo del mandamento, designati dal sindaco, devono constatare l'integrita' dei sigilli e delle firme di tutti i plichi di schede delle varie sezioni, e farli ardere in loro presenza e in seduta pubblica.

[2]Anche di questa operazione viene redatto apposito verbale, firmato dal pretore e dai due consiglieri.

[3]Nel caso che la Camera abbia inviato gli atti dell'elezione all'autorita' giudiziaria, o che siasi altrimenti promossa azione per reati elettorali concernenti l'elezione, le schede non possano venire arse, se non dopo che il procedimento sia completamente esaurito)).

Testo vigente dal 21 luglio 1892 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art79 · fonte su Normattiva