Art. 89
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[1]Chiunque, attribuendosi falsamente una qualita' o un censo, o facendo scientemente uso di documenti falsi o simulati, o con false dichiarazioni, o con qualsiasi artifizio atto ad ingannare, ottiene per se' o per altri la inscrizione nelle liste elettorali, ovvero la indebita cancellazione dalle liste di uno o piu' elettori, e' punito col carcere da tre mesi ad un anno e con multa da lire 500 a 2000.
[2]La stessa pena e' applicata, ma non mai nel minimo del grado, ad ogni persona rivestita di pubblica qualita', che scientemente opera la indebita inscrizione o cancellazione.
[3]Colla pena medesima e' punita ogni alterazione, sottrazione o rifiuto di comunicazione delle liste elettorali per l'uso prescritto dalla legge.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva