Art. 89

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[1]Chiunque, attribuendosi falsamente una qualita' o un censo, o facendo scientemente uso di documenti falsi o simulati, o con false dichiarazioni, o con qualsiasi artifizio atto ad ingannare, ottiene per se' o per altri la inscrizione nelle liste elettorali, ovvero la indebita cancellazione dalle liste di uno o piu' elettori, e' punito col carcere da tre mesi ad un anno e con multa da lire 500 a 2000.

[2]La stessa pena e' applicata, ma non mai nel minimo del grado, ad ogni persona rivestita di pubblica qualita', che scientemente opera la indebita inscrizione o cancellazione.

[3]Colla pena medesima e' punita ogni alterazione, sottrazione o rifiuto di comunicazione delle liste elettorali per l'uso prescritto dalla legge.

[4]4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 luglio 1894, n. 286

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La L. 11 luglio 1894, n. 286 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "All'articolo 89 della legge elettorale politica ed all'art. 92 della legge comunale e provinciale sono sostituiti i seguenti: Art. (a). Chiunque, essendovi legalmente obbligato non compie, nei tempi e nei modi prescritti, le operazioni per la revisione delle liste degli elettori, la compilazione e l'affissione degli elenchi, o non fa eseguire le notificazioni relative, e' punito con ammenda da L. 50 a 500. Se il fatto e' commesso dolosamente la pena e' della detenzione sino ad un anno o della multa da L. 100 sino a 3000. Art. (b). Chiunque esegue la iscrizione o la cancellazione di un elettore, nelle liste o negli elenchi, senza i documenti prescritti dalla legge, e' punito con multa da L. 50 a 300. Se l'iscrizione o la cancellazione e' dolosa, colui che ne e' responsabile e' punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a L. 1000 e sempre con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da due a cinque anni. Art. (c). Chiunque forma una lista o un elenco, o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, o nasconde o sottrae od altera registri e certificati scolastici e' punito con la detenzione sino a tre anni, con multa sino a L. 3000 e con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a nove anni. Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge, in tutto o in parte un elenco, una lista o una nota di elettori o i documenti relativi. Art. (d). Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per se' o per altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori, o la cancellazione di uno o piu' elettori, e' punito con la detenzione sino ad un anno, con la multa sino a L. 2000, con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni. Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia un componente della Commissione comunale o provinciale, salvo sempre le maggiori pene comminate dal Codice penale per i reati di falso. Art. (e). Chiunque, essendo legalmente obbligato ad eseguire la iscrizione o la cancellazione del nome di un elettore, nelle liste e negli elenchi, omette di farlo, e' punito con un'ammenda da lire cinquanta a trecento. Se l'omissione e' dolosa, colui che n'e' responsabile e' punito con la detenzione sino a tre mesi, con la multa sino a lire mille, e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni. Art. (f). Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di lasciar prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste, delle note degli elettori e dei relativi documenti, e' punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa da lire cinquanta a mille e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni".

Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art89 · fonte su Normattiva