Art. 89
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[1]Chiunque, attribuendosi falsamente una qualita' o un censo, o facendo scientemente uso di documenti falsi o simulati, o con false dichiarazioni, o con qualsiasi artifizio atto ad ingannare, ottiene per se' o per altri la inscrizione nelle liste elettorali, ovvero la indebita cancellazione dalle liste di uno o piu' elettori, e' punito col carcere da tre mesi ad un anno e con multa da lire 500 a 2000.
[2]La stessa pena e' applicata, ma non mai nel minimo del grado, ad ogni persona rivestita di pubblica qualita', che scientemente opera la indebita inscrizione o cancellazione.
[3]Colla pena medesima e' punita ogni alterazione, sottrazione o rifiuto di comunicazione delle liste elettorali per l'uso prescritto dalla legge.
[4]4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 luglio 1894, n. 286
4La L. 11 luglio 1894, n. 286 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "All'articolo 89 della legge elettorale politica ed all'art. 92 della legge comunale e provinciale sono sostituiti i seguenti: Art. (a). Chiunque, essendovi legalmente obbligato non compie, nei tempi e nei modi prescritti, le operazioni per la revisione delle liste degli elettori, la compilazione e l'affissione degli elenchi, o non fa eseguire le notificazioni relative, e' punito con ammenda da L. 50 a 500. Se il fatto e' commesso dolosamente la pena e' della detenzione sino ad un anno o della multa da L. 100 sino a 3000. Art. (b). Chiunque esegue la iscrizione o la cancellazione di un elettore, nelle liste o negli elenchi, senza i documenti prescritti dalla legge, e' punito con multa da L. 50 a 300. Se l'iscrizione o la cancellazione e' dolosa, colui che ne e' responsabile e' punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a L. 1000 e sempre con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da due a cinque anni. Art. (c). Chiunque forma una lista o un elenco, o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, o nasconde o sottrae od altera registri e certificati scolastici e' punito con la detenzione sino a tre anni, con multa sino a L. 3000 e con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a nove anni. Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge, in tutto o in parte un elenco, una lista o una nota di elettori o i documenti relativi. Art. (d). Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per se' o per altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori, o la cancellazione di uno o piu' elettori, e' punito con la detenzione sino ad un anno, con la multa sino a L. 2000, con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni. Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia un componente della Commissione comunale o provinciale, salvo sempre le maggiori pene comminate dal Codice penale per i reati di falso. Art. (e). Chiunque, essendo legalmente obbligato ad eseguire la iscrizione o la cancellazione del nome di un elettore, nelle liste e negli elenchi, omette di farlo, e' punito con un'ammenda da lire cinquanta a trecento. Se l'omissione e' dolosa, colui che n'e' responsabile e' punito con la detenzione sino a tre mesi, con la multa sino a lire mille, e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni. Art. (f). Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di lasciar prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste, delle note degli elettori e dei relativi documenti, e' punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa da lire cinquanta a mille e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni".
Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 4 su Normattiva