Art. 49

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[1](Articolo 8 legge 30 giugno 1901 e R. decreto 29 settembre 1898 n. 424).

[2]Rimangono in vigore le disposizioni del R. decreto 29 marzo 1900, n. 133, circa le indennita' di carica ai funzionari di pubblica sicurezza che prestano servizio a Roma.

[3]Continueranno a far parte dell'ufficio di pubblica sicurezza della Capitale due ragionieri.

Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 18 gennaio 1905 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-08-21;409~art49 · fonte su Normattiva