Art. 49

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[1](Articolo 8 legge 30 giugno 1901 e R. decreto 29 settembre 1898 n. 424).

[2]((Con R. decreto saranno stabilite le indennita' di carica, d'alloggio e di servizio da corrispondersi ai funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali, ai graduati e alle guardie di citta'.

[3]Rendendosi vacanti i posti di ragioniere nell'ufficio di pubblica sicurezza della capitale non saranno piu' conferiti)).

Testo vigente dal 18 gennaio 1905 al 10 febbraio 2011 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1901-08-21;409~art49 · fonte su Normattiva