Art. 49
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[1](Articolo 8 legge 30 giugno 1901 e R. decreto 29 settembre 1898 n. 424).
[2]((Con R. decreto saranno stabilite le indennita' di carica, d'alloggio e di servizio da corrispondersi ai funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali, ai graduati e alle guardie di citta'.
[3]Rendendosi vacanti i posti di ragioniere nell'ufficio di pubblica sicurezza della capitale non saranno piu' conferiti)).
Testo vigente dal 18 gennaio 1905 al 10 febbraio 2011 · versione 1 su Normattiva