Art. 12

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[1]Le tassa addizionali sulle farine, sul pane e sulle paste, nella misura in cui si esigevano nei Comuni chiusi all'attuazione del Reale decreto 21 febbraio 1894, n. 51, convalidato con legge 22 luglio 1894, n. 339, dovranno considerarsi come dazi propri dei Comuni stessi.

[2]Esse potranno essere aumentate, sempre che l'eventuale aumento non ecceda la meta' del dazio governativo abolito pei generi suddetti, e rimanga nel limite normale del 10 per cento del valore.

Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 5 marzo 1902 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art12 · fonte su Normattiva