Art. 12
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[1]Le tassa addizionali sulle farine, sul pane e sulle paste, nella misura in cui si esigevano nei Comuni chiusi all'attuazione del Reale decreto 21 febbraio 1894, n. 51, convalidato con legge 22 luglio 1894, n. 339, dovranno considerarsi come dazi propri dei Comuni stessi.
[2]Esse potranno essere aumentate, sempre che l'eventuale aumento non ecceda la meta' del dazio governativo abolito pei generi suddetti, e rimanga nel limite normale del 10 per cento del valore.
[3]3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 gennaio 1902, n. 25
3La L. 23 gennaio 1902, n. 25 ha disposto (con l'art. 1, comma 1 dell'Allegato A) che "Il dazio sul consumo dei prodotti farinacei (farine, pane e paste, di frumente o di altri cereali), imposto dai Comuni in base agli articoli 12 e 13 della legge (testo unico) 15 aprile 1897, n. 161, cessera' di essere applicato nei termini e secondo le norme stabilite dal seguente articolo 2".
Testo vigente dal 5 marzo 1902 al 10 febbraio 2011 · versione 4 su Normattiva