Art. 15

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[1]Ai Comuni chiusi e' pure fatta facolta' di imporre dazi di consumo sulla vendita al minuto dei generi contemplati nel titolo secondo della presente legge fino al maximum che sara' fissato con decreto Reale, esclusi soltanto quelli tassabili dai Comuni in forza dell'articolo 16.

[2]I Comuni chiusi che non vogliono valersi della tassa sulla minuta vendita possono sopperire alla mancanza del relativo provento aumentando anche oltre il limite consentito dal precedente articolo 11, l'addizionale al dazio governativo sulle bevande all'introduzione nella linea daziaria.

[3]Tale aumento non potra' eccedere la misura occorrente per compensare il mancante provento della detta tassa; e la relativa deliberazione dovra' essere sottoposta all'approvazione del Governo.

Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 5 marzo 1902 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art15 · fonte su Normattiva