Art. 15
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[1]Ai Comuni chiusi e' pure fatta facolta' di imporre dazi di consumo sulla vendita al minuto dei generi contemplati nel titolo secondo della presente legge fino al maximum che sara' fissato con decreto Reale, esclusi soltanto quelli tassabili dai Comuni in forza dell'articolo 16.
[2]I Comuni chiusi che non vogliono valersi della tassa sulla minuta vendita possono sopperire alla mancanza del relativo provento aumentando anche oltre il limite consentito dal precedente articolo 11, l'addizionale al dazio governativo sulle bevande all'introduzione nella linea daziaria.
[3]Tale aumento non potra' eccedere la misura occorrente per compensare il mancante provento della detta tassa; e la relativa deliberazione dovra' essere sottoposta all'approvazione del Governo. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 gennaio 1902, n. 25
3La L. 23 gennaio 1902, n. 25 ha disposto: - (con l'art. 12, comma 1 dell'Allegato A) che "Per quei Comuni che gia' non se ne siano valsi, cessa la facolta' data dall'articolo 15 della citata legge 15 aprile 1897, di aggiungere una tassa sulla vendita al minuto del vino, o di convertire la tassa stessa in aumento all'addizionale al dazio governativo"; - (con l'art. 12, comma 2 dell'Allegato A) che "E' parimenti inibito ai Comuni chiusi e agli aperti di aumentare i dazi propri gia' esistenti o di imporne di nuovi, a meno che agli aggravi di tariffa corrispondano diminuzioni o soppressioni dei dazi sui generi di prima necessita'"; - (con l'art. 12, comma 3 dell'Allegato A) che le suddette modifiche avranno effetto dal 1° dicembre 1901.
Testo vigente dal 5 marzo 1902 al 10 febbraio 2011 · versione 4 su Normattiva