Art. 19

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[1]Saranno esenti da dazio di consumo comunale:

[2]1° la carta di modulo speciale e gli stampati ad uso delle Amministrazioni governative, e la carta a striscie per gli Uffici telegrafici;

[3]2° le paste metalliche, che servono per la coniazione delle monete dello Stato;

[4]3° i materiali da costruzione ed i combustibili destinati agli arsenali di terra e di mare, e per quell'uso effettivamente consumati;

[5]4° i materiali e tutto cio' che e' destinato alla costruzione ed all'esercizio delle strade ferrate.

Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 3 agosto 1898 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art19 · fonte su Normattiva