Art. 19
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[1]Saranno esenti da dazio di consumo comunale:
[2]1° la carta di modulo speciale e gli stampati ad uso delle Amministrazioni governative, e la carta a striscie per gli Uffici telegrafici;
[3]2° le paste metalliche, che servono per la coniazione delle monete dello Stato;
[4]3° i materiali da costruzione ed i combustibili destinati agli arsenali di terra e di mare, e per quell'uso effettivamente consumati;
[5]4° i materiali e tutto cio' che e' destinato alla costruzione ed all'esercizio delle strade ferrate.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 3 agosto 1898 · versione 0 su Normattiva