Art. 19

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]Saranno esenti da dazio di consumo comunale:

[2]1° la carta di modulo speciale e gli stampati ad uso delle Amministrazioni governative, e la carta a striscie per gli Uffici telegrafici;

[3]2° le paste metalliche, che servono per la coniazione delle monete dello Stato;

[4]3° i materiali da costruzione ed i combustibili destinati agli arsenali di terra e di mare, e per quell'uso effettivamente consumati;

[5]4° i materiali e tutto cio' che e' destinato alla costruzione ed all'esercizio delle strade ferrate.

[6]1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 luglio 1898, n. 302

1

La L. 14 luglio 1898, n. 302 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Agli oggetti indicati nell'articolo 19 del testo unico delle leggi del dazio di consumo aggiungonsi le armi, parti d'armi, oggetti di casermaggio e munizioni da guerra appartenenti allo Stato".

Testo vigente dal 3 agosto 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art19 · fonte su Normattiva