Art. 19
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[1]Saranno esenti da dazio di consumo comunale:
[2]1° la carta di modulo speciale e gli stampati ad uso delle Amministrazioni governative, e la carta a striscie per gli Uffici telegrafici;
[3]2° le paste metalliche, che servono per la coniazione delle monete dello Stato;
[4]3° i materiali da costruzione ed i combustibili destinati agli arsenali di terra e di mare, e per quell'uso effettivamente consumati;
[5]4° i materiali e tutto cio' che e' destinato alla costruzione ed all'esercizio delle strade ferrate.
[6]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 luglio 1898, n. 302
1La L. 14 luglio 1898, n. 302 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Agli oggetti indicati nell'articolo 19 del testo unico delle leggi del dazio di consumo aggiungonsi le armi, parti d'armi, oggetti di casermaggio e munizioni da guerra appartenenti allo Stato".
Testo vigente dal 3 agosto 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 2 su Normattiva