Art. 44

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Sara' punito con multa non minore del doppio del dazio dovuto, ne' maggiore del decuplo, chi in frode della legge introduca oggetti sottoposti alla tassa, intraprenda od eserciti la manifattura dei prodotti soggetti alla tassa di fabbricazione, non uniformandosi ai regolamenti sul dazio, o notifichi quantita' o qualita' inferiori alte reali, ed in generale chiunque in qualsiasi modo, tanto nei Comuni chiusi che negli aperti, sottragga o tenti sottrarre gli oggetti al pagamento della tassa dovuta.

Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 17 giugno 1901 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art44 · fonte su Normattiva