Art. 44
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 giugno 1901 al 13 dicembre 1902. Leggi il testo vigente →
[1]Sara' punito con multa non minore del doppio del dazio dovuto, ne' maggiore del decuplo, chi in frode della legge introduca oggetti sottoposti alla tassa, intraprenda od eserciti la manifattura dei prodotti soggetti alla tassa di fabbricazione, non uniformandosi ai regolamenti sul dazio, o notifichi quantita' o qualita' inferiori alte reali, ed in generale chiunque in qualsiasi modo, tanto nei Comuni chiusi che negli aperti, sottragga o tenti sottrarre gli oggetti al pagamento della tassa dovuta.
[2]2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 188
2Il Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 188 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera o)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] o) contravvenzioni previste dagli articoli 44 e 49 del testo unico della legge sul dazio di consumo, approvato con R. decreto 15 aprile 1897, n. 161, sempre che il massimo della pena pecuniaria non superi le lire 10,000, fatta eccezione per le contravvenzioni commesse da Societa' cooperative, alle quali tale limitazione di somma non e' applicabile".
Testo vigente dal 17 giugno 1901 al 13 dicembre 1902 · versione 3 su Normattiva